Home Presentazione Agenda & Notizie Progetto ORAdonna Consultorio Links

Consultorio
Cosa offre
Domande frequenti
  Basi legali
Giurisprudenza
 

Basi legali

Articolo costituzionale

Nel 1981 è stato accettato l'articolo costituzionale con il quale è stata sancita l'uguaglianza giuridica tra uomo e donna:

Art. 8 cpv. 3 Uguaglianza giuridica

Uomo o donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Legge sulla parità dei sessi (LPar)

Nel 1996 è entrata in vigore la legge sulla parità dei sessi. Il suo elemento centrale è il divieto generale di discriminazione nella vita professionale.

La legge vieta appunto la discriminazione di una persona a causa del suo sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza. La proibizione di discriminazione comprende in particolare l'assunzione, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento professionali, le promozioni e il licenziamento.

La legge prevede inoltre degli aiuti finanziari per i progetti e i consultori innovativi che promuovo la parità nella vita professionale e definisce i compiti dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

Testo di legge completo
 

Modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi

La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi (LaLpar) disciplina l'organizzazione dell'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi e regola la relativa procedura; l'esperimento di conciliazione dinanzi a tale Ufficio deve obbligatoriamente intervenire per tutte le controversie in materia di parità dei sessi, siano esse sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico.

Ora, negli scorsi anni la prassi ha però fatto emergere, in riferimento alla procedura di conciliazione nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, delle difficoltà di interpretazione e delle lacune che la modifica della legge intervenuta dovrebbe colmare. Infatti il 1° febbraio 2004 è entrata in vigore la modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996, legge che è entrata in vigore il 18 aprile 1997.

La nuova legge precisa che nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, ovvero in quelli che concernono ad esempio i funzionari cantonali e i dipendenti comunali e consortili, la domanda di conciliazione può essere inoltrata sia anteriormente, sia posteriormente all'emanazione, da parte dell'autorità di nomina, della decisione formale che coinvolge la Legge sulla parità dei sessi.

La domanda di conciliazione può quindi essere presentata, al più tardi, nel termine di ricorso contro la decisione amministrativa di prima istanza che la persona interessata reputa lesiva della Legge sulla parità dei sessi; il termine di ricorso è in tal caso sospeso (art. 6 cpv. 2 LaLpar). Successivamente, in assenza di intesa, a dipendenza dello stadio in cui si trova la procedura, l'autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso, e il Tribunale cantonale amministrativo possono essere aditi dal dipendente interessato entro il termine di quindici giorni dalla constatazione della mancata conciliazione (art. 12b LaLpar).

Di conseguenza, il funzionario pubblico che fa valere una pretesa ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi ha la facoltà di rivolgersi, quale ultima istanza cantonale, al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Inoltre per snellire il lavoro dell'Ufficio di conciliazione, le udienze possono essere tenute anche alla presenza di soli tre membri, invece dei 5 precedentemente previsti (art. 4 cpv. 1 LaLpar).

Legge cantonale di applicazione

Inizio pagina

 
© FAFT