Basi legali
Articolo costituzionale
Nel 1981 è stato accettato l'articolo
costituzionale con il quale è stata sancita l'uguaglianza
giuridica tra uomo e donna:
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Art. 8 cpv. 3 Uguaglianza giuridica
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Uomo o donna hanno uguali diritti. La legge ne
assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare
per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale
valore. |
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Legge sulla parità
dei sessi (LPar)
Nel 1996 è entrata in vigore la legge
sulla parità dei sessi. Il suo elemento centrale è
il divieto generale di discriminazione nella vita professionale.
La legge vieta appunto la discriminazione
di una persona a causa del suo sesso, segnatamente con riferimento
allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.
La proibizione di discriminazione comprende in particolare l'assunzione,
la retribuzione, la formazione e il perfezionamento professionali,
le promozioni e il licenziamento.
La legge prevede inoltre degli aiuti finanziari
per i progetti e i consultori innovativi che promuovo la parità
nella vita professionale e definisce i compiti dell'Ufficio federale
per l'uguaglianza fra donna e uomo.
Testo di legge completo
Modifica della Legge cantonale di applicazione
della Legge federale sulla parità dei sessi
La Legge
cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi (LaLpar)
disciplina l'organizzazione dell'Ufficio di conciliazione in materia di
parità dei sessi e regola la relativa procedura; l'esperimento di
conciliazione dinanzi a tale Ufficio deve obbligatoriamente intervenire
per tutte le controversie in materia di parità dei sessi, siano esse
sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato o di
diritto pubblico.
Ora, negli
scorsi anni la prassi ha però fatto emergere, in riferimento alla
procedura di conciliazione nei rapporti di lavoro di diritto pubblico,
delle difficoltà di interpretazione e delle lacune che la modifica della
legge intervenuta dovrebbe colmare. Infatti il 1° febbraio 2004 è
entrata in vigore la modifica della Legge cantonale di applicazione
della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996, legge
che è entrata in vigore il 18 aprile 1997.
La nuova
legge precisa che nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, ovvero in
quelli che concernono ad esempio i funzionari cantonali e i dipendenti
comunali e consortili, la domanda di conciliazione può essere inoltrata
sia anteriormente, sia posteriormente all'emanazione, da parte
dell'autorità di nomina, della decisione formale che coinvolge la Legge
sulla parità dei sessi.
La domanda
di conciliazione può quindi essere presentata, al più tardi, nel termine
di ricorso contro la decisione amministrativa di prima istanza che la
persona interessata reputa lesiva della Legge sulla parità dei sessi; il
termine di ricorso è in tal caso sospeso (art. 6 cpv. 2 LaLpar).
Successivamente, in assenza di intesa, a dipendenza dello stadio in cui
si trova la procedura, l'autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale
autorità di ricorso, e il Tribunale cantonale amministrativo possono
essere aditi dal dipendente interessato entro il termine di quindici
giorni dalla constatazione della mancata conciliazione (art. 12b LaLpar).
Di
conseguenza, il funzionario pubblico che fa valere una pretesa ai sensi
della Legge federale sulla parità dei sessi ha la facoltà di rivolgersi,
quale ultima istanza cantonale, al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM).
Inoltre per
snellire il lavoro dell'Ufficio di conciliazione, le udienze possono
essere tenute anche alla presenza di soli tre membri, invece dei 5
precedentemente previsti (art. 4 cpv. 1 LaLpar).
Legge cantonale di applicazione |