Statuto
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DENOMINAZIONE,
SEDE E SCOPO |
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Articolo 1 |
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La Federazione Associazioni Femminili Ticino
(FAFT) è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti
del Codice civile svizzero. Ha sede a Massagno. È socia
dell'Alleanza Società femminili svizzere (allianceF).
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Articolo 2 |
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La Federazione ha lo scopo:
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a) |
di raggruppare le associazioni femminili regionali
e locali e di favorirne la collaborazione e l'intesa; |
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b) |
di studiare i problemi inerenti alla condizione
della donna nella vita pubblica, privata, professionale, economica
e sociale, e di contribuire a migliorarla; |
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c) |
di promuovere la realizzazione della parità
fra donna e uomo come prevista dall'articolo 8 capoverso 3 della
Costituzione federale; |
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d) |
di rappresentare gli interessi delle donne di
fronte alle istituzioni politiche e ad altre organizzazioni. |
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Articolo 3 |
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La Federazione è aperta alle associazioni
femminili, a quelle a componente prevalentemente femminile, nonché
alle socie singole che riconoscono gli articoli 2 e 3 di questo
statuto.
È indipendente dai partiti politici ed aconfessionale.
Si astiene da qualsiasi intervento negli affari interni delle
singole associazioni.
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Articolo 4 |
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Le domande di ammissione di associazioni o di
socie singole vanno presentate per scritto al comitato esecutivo.
L'assemblea generale ordinaria o straordinaria ratifica l'ammissione
delle associazioni e delle socie proposte dal comitato esecutivo.
Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al comitato esecutivo
entro la fine dell'anno corrente.
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ORGANIZZAZIONE |
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Articolo 5 |
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Gli organi della Federazione sono:
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a) |
l'assemblea generale; |
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b) |
il comitato esecutivo; |
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c) |
la conferenza delle presidenti; |
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d) |
l'ufficio di revisione dei conti. |
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ASSEMBLEA GENERALE |
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Articolo 6 |
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L'assemblea generale è l'organo supremo
della Federazione e deve essere convocato una volta all'anno.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato
esecutivo, se lo richiede un terzo delle associazioni, o un terzo
delle socie singole.
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Articolo 7 Composizione |
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L'assemblea generale è composta dalle
associazioni e dalle socie singole che fanno parte della Federazione.
Ogni associazione ha diritto a tre voti.
Le socie singole hanno diritto a un voto.
Si vota per alzata di mano. Si decide a maggioranza delle presenti.
Gli organi della Federazione possono essere eletti a scrutinio
segreto.
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Articolo 8 Competenze |
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L'assemblea generale:
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a) |
approva il rapporto di attività e i conti
annuali; |
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b) |
elegge la presidente, le membre del comitato
esecutivo e le revisore dei conti; |
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c) |
sostituisce le dimissionarie del comitato esecutivo; |
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d) |
ratifica ammissioni, dimissioni ed esclusioni; |
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e) |
ratifica la decisione del comitato - elaborata
previa consultazione delle associazioni aderenti - inerente la
scelta delle rappresentanti della Federazione in organismi pubblici
e privati (quali ad esempio la Commissione consultiva per la
condizione femminile, l'Associazione Archivi Riuniti Ticino); |
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f) |
ratifica l'adesione della Federazione ad altri
organismi;
approva lo statuto e le sue modifiche e decide lo scioglimento
della Federazione, la liquidazione del capitale sociale e la
destinazione dei fondi. |
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IL COMITATO ESECUTIVO |
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Articolo 9 Composizione |
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Il comitato esecutivo si compone da 5 a 9 membre,
di cui una presidente e una vicepresidente.
Le membre del comitato esecutivo sono nominate dall'assemblea.
Ognuna rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile
per altri due quadrienni.
La presidente della Federazione, eletta direttamente dall'assemblea
resta in carica per due anni ed è rieleggibile per due
altri bienni.
Fanno pure parte di diritto del comitato esecutivo le delegate
della Federazione, che la rappresentano nel Comitato dell'allianceF.
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Articolo 10 Competenze
e organizzazione |
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Il comitato esecutivo:
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a) |
amministra la Federazione; |
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b) |
provvede alla realizzazione degli scopi, elabora
il programma di attività; |
c)
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è autorizzato a prendere posizione pubblicamente
su tematiche inerenti alla condizione della donna e alla promozione
della parità tra donna e uomo, ritenuto che tali prese
di posizione dovranno rientrare nell'ambito degli scopi della
FAFT di cui all'art. 2 dello statuto; |
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d) |
convoca ed informa la conferenza delle presidenti; |
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e) |
convoca l'assemblea generale eventualmente l'assemblea
straordinaria; |
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f) |
si organizza autonomamente, designando fra le
sue membre una vicepresidente, una cassiera e una segretaria. |
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g) |
assume, se necessario, una persona responsabile
del segretariato e dell'amministrazione; |
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h) |
decide a maggioranza delle presenti; |
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i) |
si riunisce, su convocazione della presidente
o della vicepresidente, almeno sei volte all'anno. |
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LA CONFERENZA DELLE
PRESIDENTI |
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Articolo 11 Composizione |
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La Conferenza delle Presidenti raggruppa le presidenti
delle associazioni affiliate alla Federazione.
In caso di impedimento le presidenti possono delegare alla conferenza
le loro vicepresidenti, una membra di Comitato, o in casi straordinari
una loro socia.
La Conferenza delle Presidenti collabora alla realizzazione degli
scopi della Federazione e promuove la reciproca informazione.
La Conferenza delle Presidenti viene convocata dal Comitato esecutivo
su richiesta di una Presidente oppure dal Comitato esecutivo
stesso.
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UFFICIO DI REVISIONE
DEI CONTI |
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Articolo 12 |
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L'ufficio di revisione dei conti si compone di
due revisore, elette dall'assemblea, che restano in carica due
anni e sono rieleggibili due volte.
L'ufficio verifica i conti annuali presentati all'assemblea dal
comitato esecutivo e dalla cassiera sulla base delle pezze contabili
e ne propone l'approvazione.
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FINANZIAMENTO |
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Articolo 13 |
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Ogni associazione e ogni socia singola versa
una quota che verrà stabilita di anno in anno, dall'assemblea.
È esclusa la responsabilità personale delle associazioni
aderenti e delle socie per versamenti suppletivi a copertura
di eventuali passivi.
La Federazione è tenuta a versare alle associazioni di
cui fa parte la quota richiestale.
Per le operazioni finanziarie firmano congiuntamente la presidente
e la cassiera o la segretaria.
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Statuto approvato dall' Assemblea Generale ordinaria
del 26 maggio 2004 |