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Lo Statuto

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Articolo 1
La Federazione Associazioni Femminili Ticino (FAFT) è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Ha sede a Massagno. È socia dell'Alleanza Società femminili svizzere (allianceF).
Articolo 2
La Federazione ha lo scopo:
a) di raggruppare le associazioni femminili regionali e locali e di favorirne la collaborazione e l'intesa;
b) di studiare i problemi inerenti alla condizione della donna nella vita pubblica, privata, professionale, economica e sociale, e di contribuire a migliorarla;
c) di promuovere la realizzazione della parità fra donna e uomo come prevista dall'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale;
d) di rappresentare gli interessi delle donne di fronte alle istituzioni politiche e ad altre organizzazioni.
Articolo 3
La Federazione è aperta alle associazioni femminili, a quelle a componente prevalentemente femminile, nonché alle socie singole che riconoscono gli articoli 2 e 3 di questo statuto.
È indipendente dai partiti politici ed aconfessionale.
Si astiene da qualsiasi intervento negli affari interni delle singole associazioni.
Articolo 4
Le domande di ammissione di associazioni o di socie singole vanno presentate per scritto al comitato esecutivo.
L'assemblea generale ordinaria o straordinaria ratifica l'ammissione delle associazioni e delle socie proposte dal comitato esecutivo.
Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al comitato esecutivo entro la fine dell'anno corrente.
ORGANIZZAZIONE
Articolo 5
Gli organi della Federazione sono:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato esecutivo;
c) la conferenza delle presidenti;
d) l'ufficio di revisione dei conti.
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 6
L'assemblea generale è l'organo supremo della Federazione e deve essere convocato una volta all'anno.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato esecutivo, se lo richiede un terzo delle associazioni, o un terzo delle socie singole.
Articolo 7 Composizione
L'assemblea generale è composta dalle associazioni e dalle socie singole che fanno parte della Federazione.
Ogni associazione ha diritto a tre voti.
Le socie singole hanno diritto a un voto.
Si vota per alzata di mano. Si decide a maggioranza delle presenti.
Gli organi della Federazione possono essere eletti a scrutinio segreto.
Articolo 8 Competenze
L'assemblea generale:
a) approva il rapporto di attività e i conti annuali;
b) elegge la presidente, le membre del comitato esecutivo e le revisore dei conti;
c) sostituisce le dimissionarie del comitato esecutivo;
d) ratifica ammissioni, dimissioni ed esclusioni;
e) ratifica la decisione del comitato - elaborata previa consultazione delle associazioni aderenti - inerente la scelta delle rappresentanti della Federazione in organismi pubblici e privati (quali ad esempio la Commissione consultiva per la condizione femminile, l'Associazione Archivi Riuniti Ticino);
f) ratifica l'adesione della Federazione ad altri organismi;
approva lo statuto e le sue modifiche e decide lo scioglimento della Federazione, la liquidazione del capitale sociale e la destinazione dei fondi.
IL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 9 Composizione
Il comitato esecutivo si compone da 5 a 9 membre, di cui una presidente e una vicepresidente.
Le membre del comitato esecutivo sono nominate dall'assemblea.
Ognuna rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile per altri due quadrienni.
La presidente della Federazione, eletta direttamente dall'assemblea resta in carica per due anni ed è rieleggibile per due altri bienni.
Fanno pure parte di diritto del comitato esecutivo le delegate della Federazione, che la rappresentano nel Comitato dell'allianceF.
Articolo 10 Competenze e organizzazione
Il comitato esecutivo:
a) amministra la Federazione;
b) provvede alla realizzazione degli scopi, elabora il programma di attività;
c) è autorizzato a prendere posizione pubblicamente su tematiche inerenti alla condizione della donna e alla promozione della parità tra donna e uomo, ritenuto che tali prese di posizione dovranno rientrare nell'ambito degli scopi della FAFT di cui all'art. 2 dello statuto;
d) convoca ed informa la conferenza delle presidenti;
e) convoca l'assemblea generale eventualmente l'assemblea straordinaria;
f) si organizza autonomamente, designando fra le sue membre una vicepresidente, una cassiera e una segretaria.
g) assume, se necessario, una persona responsabile del segretariato e dell'amministrazione;
h) decide a maggioranza delle presenti;
i) si riunisce, su convocazione della presidente o della vicepresidente, almeno sei volte all'anno.
LA CONFERENZA DELLE PRESIDENTI
Articolo 11 Composizione
La Conferenza delle Presidenti raggruppa le presidenti delle associazioni affiliate alla Federazione.
In caso di impedimento le presidenti possono delegare alla conferenza le loro vicepresidenti, una membra di Comitato, o in casi straordinari una loro socia.
La Conferenza delle Presidenti collabora alla realizzazione degli scopi della Federazione e promuove la reciproca informazione.
La Conferenza delle Presidenti viene convocata dal Comitato esecutivo su richiesta di una Presidente oppure dal Comitato esecutivo stesso.
UFFICIO DI REVISIONE DEI CONTI
Articolo 12
L'ufficio di revisione dei conti si compone di due revisore, elette dall'assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili due volte.
L'ufficio verifica i conti annuali presentati all'assemblea dal comitato esecutivo e dalla cassiera sulla base delle pezze contabili e ne propone l'approvazione.
FINANZIAMENTO
Articolo 13
Ogni associazione e ogni socia singola versa una quota che verrà stabilita di anno in anno, dall'assemblea.
È esclusa la responsabilità personale delle associazioni aderenti e delle socie per versamenti suppletivi a copertura di eventuali passivi.
La Federazione è tenuta a versare alle associazioni di cui fa parte la quota richiestale.
Per le operazioni finanziarie firmano congiuntamente la presidente e la cassiera o la segretaria.
Statuto approvato dall' Assemblea Generale ordinaria del 26 maggio 2004
Dati in breve
Fondazione
1957

Sede
Massagno

Organizzazione